BARTLEBY FACTORY – STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI.
ART. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE BARTLEBY FACTORY“
L’associazione non persegue finalità di lucro.
ART. 2
SEDE e DURATA
L’associazione ha sede legale nel comune di Paderno Dugnano.
Il trasferimento della sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà costituire o semplicemente utilizzare altre sedi.
La sua durata è illimitata.
ART.3
SCOPI E ATTIVITA’
L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, democratico, apartitico e ha lo scopo di promuovere la cultura in tutte le sue forme (musica, letteratura, teatro, cinema, arte, etc.)
L’associazione intende strutturare, accogliendole, dandogli casa e realizzazione, l’esperienza e la progettualità ideata e coordinata da Giampaolo Spinato con il progetto “Bartleby-Pratiche della scrittura e della lettura”, sviluppando competenze, professionalità, energie, ricerche e idee già individuate in quel contesto laboratoriale.
In quanto tale, l’associazione costituirà una vera e propria “factory” accogliendo i risultati e i contributi delle relazioni e della ricerca pregressa – individuale e di gruppo -, dando luogo ad una concreta condivisione della progettualità già avviata e futura.
L’ Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o anche di terzi senza finalità di lucro, attraverso molteplici attività che siano espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, intende agire in relazione con i contesti umani e territoriali. Si propone inoltre di contribuire con un apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Tali scopi riguarderanno le seguenti aree e attività :
- Formazione: laboratori, corsi, seminari, workshop, readings e lectures, conferenze, animazione, percorsi, tutoring, stages e progettualità specifiche e qualsiasi altro strumento utile alla realizzazione di istanze didattiche e formative;
- Eventi (attività artistiche e culturali): spettacoli e produzioni teatrali, audiovisive, editoriali, musicali, artistiche e multimediali; e inoltre rassegne, festival, attività ricreative e di intrattenimento, mostre, itinerari e qualsiasi altra manifestazione riconducibile alle diverse forme espressive già elencate, svolte in autonomia e/o in collaborazione con altri enti o associazioni; incontri, dibattiti, convegni, conferenze, congressi, iniziative on line (web), forum, readings, studi e ricerche e qualsiasi altra attività culturale in conformità ai fini associativi;
- Comunicazione : ideazione, progettazione e gestione di contenuti e grafiche per la comunicazione, nell’ambito dei media tradizionali (stampa, radio, etc.), delle nuove tecnologie digitali (Web) e su qualsiasi altro supporto; ufficio stampa e promozione; pubbliche relazioni.
Per tutte le dette attività l’Associazione svolge anche opera di specifica progettazione e studi di fattibilità da svolgersi in favore di privati, associazioni, enti pubblici e privati e qualsiasi altro interlocutore.
Gli interlocutori che l’associazione prevede possano essere interessati da queste aree di attività sono: scuole, biblioteche, musei, centri culturali, direzioni artistiche, servizi sociali, amministrazioni, enti locali e altre strutture territoriali, e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi delle sue progettualità .
L’Associazione puÒ inoltre consociarsi e collaborare con altre associazioni, fondazioni, federazioni ed enti, italiani e stranieri, pubblici o privati. Per la realizzazione delle attività associative, puÒ avvalersi di consulenti, studiosi ed esperti di settore. Allo stesso scopo ricerca, promuove e stipula eventuali intese e accordi economici atti al sostegno e al finanziamento delle progettualità .
L’associazione non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa potrà esercitare la sua attività con metodo economico fermo restando che gli utili eventualmente prodotti non potranno essere distribuiti tra i soci ma saranno destinati ad incrementare il fondo comune della Associazione.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4
ESERCIZIO
L’anno sociale corrisponde all’anno solare.
TITOLO II
SOCI
Art. 5
CATEGORIE DI SOCI
I soci appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) soci promotori: coloro che hanno stipulato l’Atto Costitutivo. Tra di essi, all’atto della costituzione vengono nominati i membri del primo Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni e nel quale si trovano Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere. Hanno diritto di voto attivo e passivo.
b) soci ordinari: coloro che entrano a far parte della Associazione in conformità alla procedura di ammissione di cui all’Art. 6. Hanno diritto di voto attivo e passivo.
La qualità di soci è subordinata al pagamento annuale della quota sociale.
Art. 6
AMMISSIONE DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato. PuÒ richiedere il tesseramento chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Possono essere associate alla Associazione anche enti o altre associazioni, che condividano gli scopi associativi del presente statuto.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo nelle modalità da esso ritenute opportune unitamente alla attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto. La tessera associativa potrà inoltre essere rilasciata anche immediatamente dal Presidente o, su sua delega anche verbale, da un suo delegato, durante lo svolgersi delle attività associative e nelle circostanze in cui ciÒ sia ritenuto opportuno, previo accertamento dell’identità del richiedente; in questi ultimi casi la decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea utile. Previo pagamento della quota sociale ad ogni socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
Art. 7
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto a:
- partecipare alle iniziative e alle attività promosse dall’ associazione secondo le modalità di volta in volta convenute per le singole attività ;
- essere informati sulle attività dell’Associazione;
- riunirsi in assemblea;
- partecipare all’Assemblea annuale convocata dal Presidente;
- se maggiorenni, votare i membri del Consiglio Direttivo;
- se maggiorenni, essere eletti a cariche sociali;
- prestare volontariamente servizio e/o offrire prestazione di carattere professionale per l’associazione con possibilità di retribuzione e/o rimborso spese.
Art. 8
DOVERI DEI SOCI
I Soci devono:
- rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare annualmente la quota sociale;
- osservare le delibere degli organi sociali;
- mantenere irreprensibile condotta civile durante le attività sociali;
- non ostacolare la realizzazione dei fini associativi.
Art. 9
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
la qualifica di socio si perde per
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, a seconda dei casi, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione o la radiazione per seguenti motivi:
- inadempienza dei doveri previsti dall’Art. 8;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, eventuali regolamenti, delibere degli organi sociali;
- denigrazione dell’associazione, dei suoi organi, dei suoi soci;
- l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l’appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’ associazione;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione.
L’esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile. L’esclusione ha effetto dal giorno di ricevimento della lettera da parte del socio, fa fede la data della ricevuta di ritorno della raccomandata.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
ART. 10
ORGANI
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario / tesoriere.
Le cariche di vice presidente e segretario / tesoriere sono cumulabili.
ART. 11
COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e puÒ deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività dell’associazione. In ogni caso l’assemblea deve:
- approvare ogni anno entro il 30 aprile il bilancio consuntivo sottoposto dal consiglio direttivo;
- deliberare il valore della quota associativa annuale;
- nominare i membri del consiglio direttivo;
- approvare regolamenti interni;
- modificare lo statuto;
- deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti e i suoi coordinatori.
ART. 12
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
L’assemblea è convocata dal Presidente, da 2/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/5 dei soci dell’associazione con comunicazione che indica l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.
La convocazione deve essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova di avvenuta trasmissione. E’ pertanto ammessa la convocazione via e-mail o fax o altro mezzo di comunicazione sopra descritto ai recapiti annotati sul libro dei soci.
L’Assemblea è regolarmente costituita, anche senza regolare convocazione, quando è presente la totalità dei soci.
ART. 13
DELIBERAZIONI
L’assemblea, in prima convocazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia il numero di soci intervenuti. L’assemblea che delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci, in prima convocazione delibera col voto favorevole dei due terzi dei soci; in seconda convocazione delibera col voto favorevole della metà dei soci; in terza convocazione delibera, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, con la maggioranza relativa dei presenti.
L’assemblea e la partecipazione all’assemblea sono valide anche nel caso di ricorso a videoconferenza, sempre che ciÒ sia precisato nell’avviso di convocazione.
La condizione essenziale per la validità dell’assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ART. 14
VOTO
All’assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.
ART. 15
PRESIDENZA
L’assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest’ultimo, da altra persona indicata dall’assemblea.
ART. 16
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di dieci, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.
Il consiglio direttivo è l’organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell’associazione e deve:
- amministrare il patrimonio dell’associazione;
- deliberare l’accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nella carta dei principi dell’associazione, nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell’associazione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell’associazione;
- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all’anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l’anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell’associazione;
- sottoporre i bilanci alla votazione dell’assemblea;
- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
ART. 17
ORGANIZZAZIONE
Il consiglio direttivo dell’associazione è composto da un numero di membri variabili da tre a dieci, tra cui il presidente, il vice presidente e il segretario / tesoriere dell’associazione.
ART. 18
MODALITÀ D’ELEZIONE
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dell’associazione, regolarmente costituita. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a sette preferenze. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione all’associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario / tesoriere se questi non risultano già stati eletti dall’assemblea dei soci. Per ogni carica i consiglieri possono esprimere da una a tre preferenze e risulterà eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell’ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del consiglio direttivo quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica.
ART. 19
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da 2/3 dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che indica l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.
La convocazione del consiglio direttivo è comunicata con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea.
Il consiglio direttivo è validamente costitutito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.
I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza relativa.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
ART. 20
DECADENZA DEI MEMBRI
I membri del consiglio direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.
ART. 21
PRESIDENTE
Il presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell’associazione. Il presidente ha poteri di:
- direzione dei lavori del consiglio direttivo e dell’assemblea;
- convocazione del consiglio direttivo o dell’assemblea.
Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente si adegua e da esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
ART. 22
VICE PRESIDENTE
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d’assenza od impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.
ART. 23
SEGRETARIO / TESORIERE
Il segretario dell’associazione deve:
- inviare gli avvisi di convocazione dell’assemblea e del consiglio direttivo;
- redigere i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo;
- curare la tempestiva trascrizione dei verbali e delle deliberazioni negli appositi registri;
- curare l’aggiornamento del database dei soci;
- custodire il patrimonio dell’associazione;
- tenere il registro della contabilità ;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere conto al consiglio direttivo;
- riferire annualmente all’assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all’assemblea.
ART. 24
COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è formato da:
- le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
- i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
- beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all’associazione da parte di soggetti pubblici o privati.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell’associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 4 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 25
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. E’ in ogni caso tassativamente esclusa la distribuzione ai soci.
ART. 26
NORME DI CHIUSURA
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.
NORME DI REGOLAMENTO INTERNO
L’Assemblea, preso atto dell’Art. 11 dello Statuto (in particolare là dove, fra i “Compiti dell’Assemblea dei Soci”, è espressamente indicata l’approvazione dei “regolamenti interni”) e delle clausole che ai Titoli II (“Soci”) e III (“Organizzazione”) regolano il rispetto dello Statuto e dei regolamenti (Art. 8, “Doveri dei Soci”), l’osservanza delle suddette disposizioni (Art. 9, “Perdita della qualifica di Socio”) e la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti (Art. 16, “Compiti del Consiglio Direttivo”), stabilisce a approva le seguenti norme di regolamento interno:
1. FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLE NORME DI REGOLAMENTI
Secondo quanto stabilito al Titolo III dello Statuto (“Organizzazione”), e in particolare nell’Art. 11, là dove si individua nell’Assemblea l’organo preposto all’approvazione dei “regolamenti interni”, con le NORME DI REGOLAMENTO INTERNO l’Associazione intende dotarsi di strumenti normativi utili allo svolgimento delle proprie attività . Secondo le esigenze rilevate nel corso delle suddette attività e in accoglienza delle eventuali proposte sottoposte a discussione e a deliberazione in Assemblea, tali norme andranno di volta in volta ad integrare nello specifico titoli e articoli dello Statuto, regolando, nella cornice normativa già da esso stabilita, i diversi aspetti dell’attività associativa e della sua organizzazione (Titoli I, II e III dello Statuto), ivi compresi quelli che, rientrando nell’ambito degli scopi sociali (Titolo I, Art. 3), anche in virtù dei bisogni di volta in volta riscontrati ai fini del raggiungimento di tali scopi, necessitino di specifiche integrazioni rispetto alle formulazioni generali dello Statuto. Alla luce delle necessità emerse o messe in evidenza dalle attività, sempre in osservanza dello Statuto e a tutela e per il raggiungimento degli scopi sociali da esso stabiliti, oltre a prevedere integrazioni e specificazioni ai singoli articoli dello Statuto, le norme dei regolamenti potranno essere emendate, sostituite, cancellate o riscritte, nella sostanza e nella forma, previa deliberazione assembleare.
2. CONVOCAZIONE E REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al fine di regolamentare con la massima trasparenza l’attività degli organi dell’Associazione, salvaguardando la partecipazione alle suddette attività di tutti i soci, nelle rispettive cariche e responsabilità, secondo i principi partecipativi di cui agli Art. 3, 5, 7, 8, 10-14, 16-19 e 23 dello Statuto, e allo scopo di uniformare con chiarezza prassi e modalità di convocazione, nonché la regolare costituzione del Consiglio Direttivo (Art. 19) con quelle relative all’Assemblea (Art. 12), è stabilito che la dicitura dell’Art. 19 (“La convocazione del consiglio direttivo è comunicata con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea”), richiamando esplicitamente l’Art. 12 (“Convocazione dell’Assemblea”), assume implicitamente tra le altre cose che, come “L’Assemblea è regolarmente costituita, anche senza regolare convocazione, quando è presente la totalità dei soci” (Art. 12), così il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito, anche senza regolare convocazione, quando è presente la totalità dei suoi membri. Fatte salve dunque, ove espressamente riportate nello Statuto, specificazioni differenti secondo l’operatività e le funzioni dei due organi, con questa norma si intende che l’Art. 19 è strettamente riconducibile all’Art. 12. Tale interpretazione dell’Art. 19 ha funzione di integrazione di quanto già formulato nello stesso articolo ed è da ritenersi a tutti gli effetti norma integrante, condivisa e ratificata dall’Assemblea dei Soci per quello che riguarda la convocazione e la regolare costituzione del Consiglio Direttivo.
3. QUOTE SOCIALI
Per quanto riguarda la regolamentazione del versamento delle quote sociali, l’Assemblea, preso atto dell’Art. 4 dello Statuto (Esercizio: “L’anno sociale corrisponde all’anno solare”), dell’articolato riferito al Titolo II (in particolare gli Art. 6-7-8; e Art. 9, “Perdita della qualifica di socio” per “mancato pagamento della quota sociale”) e dell’articolato riferito al Titolo III (“Organizzazione”, e in particolare dell’Art. 11, “Compiti dell’assemblea dei soci”, dove si dà mandato all’Assemblea di “approvare regolamenti interni”), stabilisce a approva quanto segue:
a) Entro la fine dell’anno sociale (corrispondente all’anno solare, Art. 4 dello Statuto; quindi entro il 31 dicembre di ogni anno), l’Assemblea dovrà deliberare il valore della quota associativa annuale per l’esercizio (anno sociale) successivo;
b) In caso di mancata delibera entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte dell’Assemblea, del nuovo valore della quota associativa per l’anno successivo, a partire dal successivo 1° gennaio il valore della quota associativa per il nuovo esercizio (anno sociale) sarà pari a quello in vigore nell’anno sociale precedente.
c) A partire dal 1° gennaio di ogni anno, tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, secondo quanto stabilito da questo regolamento (Art. 2), entro e non oltre il 31 dello stesso mese; il mancato versamento della quota associativa entro i termini sopra stabiliti determina la perdita automatica della qualifica di socio (cfr. Art. 9 e 8 dello Statuto); tale automatismo avrà luogo senza l’applicazione di alcuna azione disciplinare e senza necessità di comunicazione (a meno che lo stesso ex-associato non ne faccia esplicita richiesta) o di ratifica da parte di alcun organo dell’Associazione.
4. AMMISSIONE DEI SOCI
A integrazione dell’Art. 6 dello Statuto (“Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo nelle modalità da esso ritenute opportune unitamente alla attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto”), è stabilito che la domanda o richiesta di tesseramento puÒ pervenire al Consiglio Direttivo attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. E’ pertanto ammesso l’inoltro della stessa via e-mail (anche in allegato), fax e, appunto, qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Ai sensi dello stesso articolo la domanda dovrà in ogni caso contenere esplicita “attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto”.
5. DURATA E DECADENZA DALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA ASSOCIATIVA
A integrazione dell’Art. 20 dello Statuto (“Decadenza dei membri”), dell’Art. 5 (“Categorie di soci”, in particolare laddove si stabilisce che i membri del Consiglio Direttivo, nominati fra i soci promotori che hanno stipulato l’Atto Costitutivo, durano in carica per tre anni) e dell’Art. 18 (“Modalità di elezione”, laddove si dice che “in caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell’ultima votazione”), è stabilito che, per i primi tre anni di vita dell’Associazione, appunto, i consiglieri eventualmente decaduti a seguito di dimissioni o della perdita della qualifica di socio (Art. 9) non saranno sostituiti fino alla prima elezione, cioè dopo tre anni di attività . Qualora fra i membri del Consiglio dimissionari o decaduti figurino alcuni degli organi elencati nell’Art. 10 (ovvero, Presidente, Vice Presidente e/o Segretario/Tesoriere), fino al terzo anno di attività associativa, ovvero per l’intera durata della carica del primo Consiglio Direttivo, i rimanenti membri del Consiglio hanno facoltà di eleggere a maggioranza fra gli stessi appartenenti al Consiglio il nuovo Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente e/o il Segretario/Tesoriere.




















